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LAVORO SUBORDINATO

Il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 Cod. Civ.) è quello nel quale il prestatore di lavoro subordinato "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dall'eterodirezione, cioè la soggezione del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro, il quale impartisce, direttamente o attraverso suoi collaboratori, gerachicamente sovraordinati, le direttive e le disposizioni tecnico organizzative.

Nell'ordinamento giuridico italiano il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (Art. 1 D. Lgs. n.81/2015).

Il contratto di lavoro subordinato si costituisce attraverso il consenso delle parti (accordo). L'ordinamento non prevede una particolare forma per il suddetto contratto, che può essere concluso anche oralmente o per atti concludenti, salvo alcuni casi espressamente previsti (arruolamento di personale marittimo, personale aereo, lavoratori sportivi). La forma scritta è prevista, tuttavia, dalla contrattazione collettiva.

Nei contratti a tempo determinato, invece, il termine deve essere apposto per iscritto, altrimenti si considera come non apposto.

La forma scritta è, tuttavia, richiesta in maniera indiretta, da altre norme, come, ad esempio, l'obbligo di consegnare al lavoratore un documento nel quale risultino tutte le condizioni del contratto, oppure l'obbligo di comunicare l'assunzione agli enti preposti entro il giorno precedente l'inizio della prestazione. In mancanza di tali comunicazioni, il rapporto di lavoro si considera irregolare. Ai sensi dell'art. 2126 del Cod. Civ., “la nullità o l'annullamento del rapporto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui la prestazione ha avuto esecuzione”, pertanto il lavoratore ha diritto, comunque, alla retribuzione.

 

 

 

 

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