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LAVORO AUTONOMO

Il contratto di lavoro autonomo (contratto d'opera), regolato dall’articolo 2222 del codice civile, è un accordo con cui "una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente".

Come il contratto di lavoro subordinato, anche il contratto d'opera prevede il pagamento di un corrispettivo, ma non l'eterodirezione, per cui il lavoratore autonomo assume interamente su di sé il rischio professionale.

Le parti possono decidere liberamente il contenuto del contratto, fatte salve alcune limitazioni contenute nel D. Lgs. n.81 del 2015 (Jobs Act): il committente non può modificare unilateralmente le clausole del contratto, non può recedere senza preavviso, né può rifiutare di stipulare il contratto per iscritto.

Quando un lavoratore, pur avendo un contratto di lavoro autonomo, lavora di fatto come dipendente (ad esempio deve osservare un orario di lavoro, deve comunicare le proprie assenze) può ottenere il riconoscimento del contratto di lavoro subordinato e le relative tutele.

 

 

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